Fatti

Il signor B., nato nel 1958, era attivo come direttore della società X. AG. Nell'ottobre 1997 si è annunciato all'assicurazione invalidità per il percepimento di prestazioni, dopo aver subito un colpo di frusta cervicale a seguito di un tamponamento avvenuto nel gennaio 1996. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo gli ha quindi accordato una rendita d'invalidità intera. Negli anni 2004 e 2007 sono seguiti procedimenti di revisione della rendita, nell'ambito dei quali l'ufficio AI ha disposto un accertamento medico interdisciplinare. Poiché B. non si è sottoposto alla perizia ordinata presso l'istituto Y., l'ufficio AI ha sospeso la rendita finora accordata con effetto dal 1° marzo 2009. B. ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. Anche il Tribunale federale non ha accolto il ricorso di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha esposto che, secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, l'assicurato deve sottoporsi agli esami medici o specialistici necessari e ragionevoli per la valutazione. Se l'assicurato non adempie in modo ingiustificato agli obblighi di collaborazione, l'assicuratore può decidere sulla base degli atti. Poiché B. aveva rifiutato la perizia…