Fatti

Il caso riguarda il rimborso di prestazioni indebitamente percepite dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). La Cassa di compensazione AVS dell'Ostschweiz per il commercio e l'industria ha richiesto a E. il rimborso di un totale di Fr. 24'228.--. La Cassa di compensazione ha respinto una richiesta di esonero, in quanto il limite di reddito pertinente è stato superato di Fr. 5'532.--.

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se in questo caso la Cassa di compensazione avesse il diritto di far valere l'intero importo del rimborso, o se dovesse essere concesso un esonero parziale dell'esigenza di rimborso.

Legge

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sussiste una "grave durezza" ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAVS se due terzi del reddito computabile non raggiungono il limite di reddito applicabile ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LAVS, aumentato del 50%. In tali casi, si può rinunciare in tutto o in parte al rimborso.

Il Tribunale federale afferma che la soluzione applicata dalla Cassa di compensazione, di negare il caso di durezza in ogni caso di lieve superamento del limite di reddito pertinente e di esigere l'intero importo del rimborso, contraddice il…