Fatti

Il 20 agosto 2001 la cassa malati X. di Winterthur ha deciso che l'assicurato Y. dovesse un importo complessivo di Fr. 588.- oltre alle spese e ha concesso l'esecuzione definitiva contro di lui nell'esecuzione in corso. L'ufficio esecuzioni di Binningen ha quindi assegnato a Y. un termine di 10 giorni per sollevare eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF. Y. ha comunicato all'ufficio esecuzioni di non essere "stato citato in alcun procedimento di concessione della provvisoria". L'autorità di vigilanza ha respinto il reclamo della cassa malati X. contro questa decisione dell'ufficio esecuzioni.

Legge

Il Tribunale federale constata che contro una decisione di una cassa malati ai sensi dell'art. 80 LaMal, che elimina l'opposizione, sono ammissibili le eccezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF. L'ufficio esecuzioni deve esaminare nell'ambito dell'art. 79 cpv. 2 LEF solo se l'espressione del debitore è formalmente ammissibile come obiezione ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF. Nel caso di specie, l'ufficio esecuzioni poteva interpretare la comunicazione del debitore di non essere…