Art. 79 LEF

Mediante la procedura civile o amministrativa

Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Precisazione della giurisprudenza). - In concreto, il debitore non è legittimato a sollevare dette eccezioni (art. 81 cpv. 1 LEF), dopo che il Tribunale federale delle assicurazioni ha tolto l'opposizione nel dispositiv…
    · 29/06/1993 · 167 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rigetto dell'opposizione (art. 79 e 80 LEF)
    · 02/07/1981 · 99 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rigetto dell'opposizione in materia di tasse di ricezione radiotelevisive
    · 05/11/2001 · 42 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 90 cpv. 3 OAMal: Procedura di diffida
    · 02/03/2005 · 38 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 75_III_44
    10/06/1949 · 29 citazioni
  6. 6
    · 28/09/2007 · 17 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione sanitaria
    · 31/03/2010 · 20 citazioni de
  • Berufliche Vorsorge (Beiträge)
    · 18/01/2019 · 14 citazioni de
  • 25/09/2002 · 11 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.