Fatti
Il 26 marzo 1980, la Cassa Malati Cantonale di Vaud ha richiesto al suo assicurato Michel Gioanni di saldare il suo debito di contributi per l'anno 1979 entro l'11 aprile. Poiché Gioanni non ha ottemperato a questa richiesta, il 7 giugno 1980 la Cassa Malati gli ha notificato un precetto esecutivo per 454 franchi più interessi (procedura esecutiva n. 156848 dell'Ufficio Esecuzioni di Losanna-Est). Gioanni ha presentato un'opposizione completa.
Il 24 giugno 1980, la Cassa Malati ha emesso una decisione in cui ha dichiarato Gioanni debitore di 457 franchi e ha revocato l'opposizione contro la procedura esecutiva n. 156848 dell'Ufficio Esecuzioni di Losanna-Est. Il documento informava il debitore del suo diritto di presentare reclamo presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni entro 30 giorni.
Il 24 agosto 1980, la Cassa Malati ha richiesto il proseguimento dell'esecuzione. Ha presentato un certificato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 14 agosto, secondo il quale non era stato presentato alcun reclamo contro la decisione del 24 giugno entro il termine di legge. Il 10 settembre 1980, l'Ufficio Esecuzioni di Losanna-Est ha respinto la richiesta e ha invitato il creditore a chiedere al giudice la revoca definitiva dell'opposizione.
Legge
Il Tribunale Federale ha confermato la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il creditore che ha fatto riconoscere i suoi diritti ai sensi dell'art. 79 LEF può richiedere direttamente il proseguimento dell'esecuzione, senza dover passare attraverso la procedura di concessione della esecuzione forzata di cui all'art. 80 LEF. Lo stesso vale se una decisione ai sensi dell'art. 79 LEF proviene da un'autorità o da un tribunale amministrativo…