Fatti
La Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Billag S.A., ha notificato a M. un precetto esecutivo per l'incasso di tasse di ricezione radiotelevisiva. M. ha interposto opposizione, che è stata respinta dalla Billag S.A. La Confederazione ha quindi chiesto la continuazione dell'esecuzione, ma l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio ha respinto tale richiesta, invitando la creditrice a chiedere il rigetto dell'opposizione al giudice di pace.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha successivamente respinto il ricorso della creditrice, negando alla Billag S.A. la competenza di emanare decisioni di condanna al pagamento delle tasse di ricezione radiotelevisiva.
La Confederazione ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza e il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 55 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) conferisca al Consiglio federale un'ampia delega legislativa per disciplinare i dettagli relativi alla riscossione delle tasse di ricezione, inclusa la possibilità di delegare tale compito a un'organizzazione indipendente.
Pertanto, l'art. 48 cpv. 2 lett. c dell'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)…