Art. 48 ORTV
Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi
1 Per il calcolo dell’indennizzo in funzione dei costi secondo l’articolo 55 cpv. 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono:
- a. i costi supplementari delle parti dell’impianto utilizzate dall’emittente; e b. una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali.
2 I costi di cui al cpv. 1 sono fissati secondo i seguenti principi:
- a. i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente;
- b. gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili;
- c. la durata dell’ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti;
- d. i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili;
- e. la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore.
3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d’accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto dell'opposizione in materia di tasse di ricezione radiotelevisive2 citazioni
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2Continuazione dell'esecuzione sulla base di una decisione di riconoscimento del debito pronunciata in un altro Cantone0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni29/06/2004 · 1 citazioni de
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0 citazioni16/02/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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