Fatti
La Società Svizzera per la Riscossione dei Canoni Radio e TV (Billag SA) ha emesso, ai sensi dell'art. 55 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), una decisione con la quale Z. è stato obbligato al pagamento dei canoni di ricezione arretrati. Sulla base di questa decisione passata in giudicato, la Billag SA ha richiesto all'ufficio delle esecuzioni il proseguimento dell'esecuzione. L'ufficio delle esecuzioni ha quindi fissato al debitore un termine per sollevare obiezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF. Poiché il debitore ha sollevato tempestivamente obiezioni, l'ufficio delle esecuzioni ha respinto la richiesta di prosecuzione. La Billag SA ha presentato reclamo contro questa decisione all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento del Cantone di Berna. Ha sostenuto che, in quanto autorità federale, al debitore non sarebbero consentite le obiezioni ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LEF. Tuttavia, l'autorità di vigilanza ha respinto il reclamo.Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione dell'autorità di vigilanza e ordina all'ufficio delle esecuzioni di proseguire l'esecuzione. Il…