Art. 55 LRTV

Obbligo e condizioni di diffusione

1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l’utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d’accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni.
2 Per la diffusione di programmi con diritto d’accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all’asta, il prezzo d’aggiudicazione di cui all’articolo 39 cpv. 4 LTC non rientra tra i costi computabili.
3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liceità e ammontare delle tasse di ricezione della radio e della televisione
    · 19/06/1995 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rigetto dell'opposizione in materia di tasse di ricezione radiotelevisive
    · 05/11/2001 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.