Art. 55 LRTV
Obbligo e condizioni di diffusione
1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l’utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d’accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni.
2 Per la diffusione di programmi con diritto d’accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all’asta, il prezzo d’aggiudicazione di cui all’articolo 39 cpv. 4 LTC non rientra tra i costi computabili.
3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Liceità e ammontare delle tasse di ricezione della radio e della televisione8 citazioni
-
2Rigetto dell'opposizione in materia di tasse di ricezione radiotelevisive0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
0 citazioni
-
0 citazioni26/11/2009 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.