Fatti

Il ricorrente X. aveva presentato un reclamo contro la riscossione dei canoni di ricezione radio e televisiva da parte delle Aziende PTT svizzere. La Direzione generale delle Aziende PTT aveva respinto il reclamo, in quanto la ricezione di programmi radio e televisivi è soggetta ad autorizzazione e al pagamento di canoni, indipendentemente dal fatto che si ricevano programmi nazionali o esteri. X. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che i canoni di ricezione per radio e televisione sono tasse di regalia, che vengono riscosse indipendentemente dai programmi effettivamente ricevuti dall'utente. L'obbligo di pagare il canone è legato alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione e al conseguente utilizzo del registro tecnico della Confederazione. Il legislatore ha deliberatamente deciso di non differenziare i canoni in base al numero o alla qualità dei programmi ricevuti.

I canoni di ricezione attualmente riscossi, pari a Fr. 9.90 per la radio e Fr. 19.30 per la televisione al mese, rientrano in limiti…