Art. 52 LRTV
Limitazioni
1 L’UFCOM può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:
- a. viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera;
- b. viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizzazioni; o c. è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l’articolo 89 cpv. 2.
2 Contro la decisione dell’UFCOM può interporre ricorso sia l’emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liceità e ammontare delle tasse di ricezione della radio e della televisione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
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0 citazioni26/11/2009 · 0 citazioni de
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Baubewilligung (Amateurfunkanlage)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.