Art. 52 LRTV

Limitazioni

1 L’UFCOM può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:
  1. a. viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera;
  2. b. viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera in materia di programmi, pubblicità o sponsorizzazioni; o c. è oggetto di un divieto di trasmissione secondo l’articolo 89 cpv. 2.
2 Contro la decisione dell’UFCOM può interporre ricorso sia l’emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.
3 ...

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liceità e ammontare delle tasse di ricezione della radio e della televisione
    · 19/06/1995 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.