Fatti

Dario [P.], domiciliato a Lugano, è membro della Cassa malati e infortuni svizzera Concordia (di seguito Concordia) dal maggio 1969. Con ingiunzione di pagamento n. 119 206 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano del 18 luglio 1991, la Concordia lo ha eseguito per premi arretrati dei mesi di luglio/agosto 1990 per un importo di Fr. 420.20 oltre a interessi, spese amministrative e spese di esecuzione. Dario [P.] ha fatto opposizione.

La Concordia lo ha quindi obbligato con decisione del 4 settembre 1991 - revocando contemporaneamente la sua opposizione - al pagamento di Fr. 471.25. Contro questa decisione, Dario [P.] ha presentato reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna, che ha ridotto il credito a Fr. 459.20 e revocato la revoca dell'opposizione.

La Concordia ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo la conferma della revoca dell'opposizione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che per il proseguimento di un'esecuzione, basata su una decisione (passata in giudicato) di un'autorità amministrativa o di ricorso extracantonale ai sensi dell'art. 79 LEF, non è necessario in tutti i casi l'avvio di una procedura di esecuzione forzata. Piuttosto, la procedura è disciplinata dalla Circolare del Tribunale federale n. 26 del 20 ottobre 1910.

Secondo questa Circolare, l'Ufficio esecuzioni deve avvertire il debitore, in occasione della notifica del pignoramento o prima della minaccia di fallimento, che gli è consentito sollevare entro 10 giorni una delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 2 LEF. Se ciò avviene, l'Ufficio esecuzioni deve darne comunicazione al…