Fatti
Il signor Heinrich E., nato nel 1954, ha pagato contributi all'assicurazione sociale nel 1974 su un reddito da attività lucrativa dipendente. Negli anni 1975 e 1976, in qualità di studente non attivo professionalmente, ha versato contributi mediante marche di contribuzione. Dal 1978 al 1981 è stato attivo professionalmente e ha percepito salari soggetti a contribuzione. Da ottobre 1981 ad aprile 1983 ha frequentato una formazione come assistente del personale e da maggio 1983 a novembre 1985 un corso di management.
La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha registrato Heinrich E. come non attivo professionalmente per gli anni dal 1982 al 1985 e ha calcolato i suoi contributi personali in base al suo patrimonio. Heinrich E. ha presentato un reclamo sostenendo che il suo status contributivo in quegli anni fosse quello di studente.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che gli studenti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LAVS, sono tenuti a versare solo il contributo minimo e non possono essere considerati soggetti all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAVS. Il legislatore ha voluto gravare tutti gli studenti non attivi professionalmente, a cui può essere riconosciuto tale status, solo con il contributo minimo.
Tuttavia, il ricorrente non può essere riconosciuto come studente ai sensi dell'art. 10…