Fatti
I., nata nel 1973 e sotto tutela dal 1995, oltre a una rendita d'invalidità intera, percepiva dal 1° gennaio 1992 un'indennità per menomazione grave. Con decisione del 5 marzo 1996, l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha revocato l'indennità per menomazione grave con effetto dalla fine di aprile 1996 e ha negato l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso presentato con decisione del 21 settembre 1998 e ha rinviato il caso all'Ufficio AI affinché, dopo gli accertamenti necessari, emettesse una nuova decisione in merito al diritto dell'assicurata a un'indennità per menomazione lieve. Con decisione del 16 novembre 1999, l'Ufficio AI ha negato tale diritto, decisione confermata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo con sentenza dell'11 maggio 2001.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni conferma il suo orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il diniego dell'effetto sospensivo del ricorso contro la riduzione o la soppressione di una rendita o di un'indennità per menomazione, disposta in sede di revisione, perdura anche per il periodo necessario agli accertamenti amministrativi fino all'emanazione della nuova decisione amministrativa. Questa…