Fatti

Il caso riguarda un accordo giudiziale ai sensi dell'art. 241 CPC concluso tra le parti X. e Y. AG. Il ricorrente X. ha presentato reclamo contro la conseguente decisione di stralcio del tribunale.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio giuridico. Constata che la decisione di stralcio ai sensi dell'art. 241 cpv. 3 CPC costituisce un atto meramente dichiarativo e in linea di principio non può essere impugnato con reclamo. Solo la decisione sulle spese in essa contenuta sarebbe impugnabile.

L'accordo giudiziale stesso ha l'effetto di una decisione passata in giudicato, ma può essere impugnato solo con revisione ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Altri rimedi giuridici come l'appello, il reclamo ai sensi del CPC o il ricorso ai sensi della LTF non sono ammissibili contro l'accordo.

Legge

Poiché i motivi del ricorrente riguardano esclusivamente presunte carenze materiali o procedurali dell'accordo, questi possono essere fatti valere solo nell'ambito di una revisione ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. La decisione…