Fatti

Con sentenza del 29 dicembre 2006, il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso di diritto pubblico e accolto parzialmente il ricorso per nullità presentato da A. contro una sentenza del 21 giugno 2006 emanata dalla Corte penale II del Tribunale cantonale vallesano. Per quanto riguarda le spese processuali, è stato posto a carico del ricorrente un emolumento giudiziario di 2000 franchi per il ricorso di diritto pubblico, mentre non sono state percepite spese e non è stata accordata alcuna indennità per il ricorso per nullità.

A. presenta una richiesta di revisione di questa sentenza, sostenendo che il Tribunale federale non si è pronunciato sulla sua conclusione volta all'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. Egli conclude per la modifica della sentenza impugnata affinché la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato sia accolta, che l'avv. B. sia designato come difensore d'ufficio, che a quest'ultimo sia riconosciuta un'indennità a titolo di onorari per ciascuno dei due ricorsi e che non siano percepite spese. Chiede inoltre nuovamente il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di revisione.

Legge

Secondo la giurisprudenza, il fatto che il Tribunale federale non si sia pronunciato su una conclusione costituisce un motivo di revisione solo per quanto riguarda le conclusioni di merito, con esclusione in particolare di quelle relative alla concessione del patrocinio a spese dello Stato, in quanto su queste conclusioni può essere statuito implicitamente.

Tuttavia, questa presunzione non è assoluta. Occorre esaminare se vi siano validi motivi per ritenere che il Tribunale federale abbia effettivamente omesso di pronunciarsi sulle conclusioni relative alla concessione del patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di specie, la sentenza del 29 dicembre 2006 non menziona le conclusioni del…