Fatti
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Meilen e dal Tribunale cantonale di Zurigo, tra l'altro, per aver guidato un veicolo a motore dopo la scadenza della validità della patente di guida provvisoria ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 LCStr.
Il ricorrente aveva perso la sua patente di guida provvisoria il 25 febbraio 2014. L'Ufficio della circolazione stradale gli ha comunicato il 31 ottobre 2014 che gli sarebbe stata rilasciata la patente di guida definitiva. Tuttavia, il ricorrente ha guidato un veicolo a motore il 24 luglio 2014, ovvero diversi mesi dopo la scadenza della sua patente di guida provvisoria.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la condanna per violazione dell'art. 95 cpv. 2 LCStr. Ha affermato che il ricorrente aveva in linea di principio diritto al rilascio della patente di guida definitiva a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di prova, a condizione che avesse frequentato i corsi di formazione continua in tempo utile e presentato la domanda di rilascio della patente di guida definitiva.
L'Ufficio della circolazione stradale avrebbe dovuto rilasciare la patente di guida definitiva o quantomeno revocarla in via cautelare, invece di rimanere inattivo. La legge non prevede un ritiro di fatto della…