Fatti
Il caso riguarda la revoca dei coniugi A.S. e B.S. come membri del consiglio di fondazione della Fondazione [T.] mediante una decisione circolare del consiglio di fondazione. La Fondazione [T.] è una fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. CC con lo scopo di costruire e gestire un villaggio per bambini in Cile. A.S. e B.S. erano membri del consiglio di fondazione. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) in qualità di autorità di vigilanza sulle fondazioni ha preso atto della decisione circolare di revoca di A.S. e B.S. e ha stabilito la nuova composizione del consiglio di fondazione.
A.S. e B.S. hanno quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Hanno sostenuto che la loro revoca violi la volontà del fondatore, stabilita nell'atto costitutivo della fondazione, secondo la quale almeno un membro della loro famiglia deve essere rappresentato nel consiglio di fondazione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che anche se l'atto costitutivo della fondazione rappresentasse una volontà vincolante del fondatore che i membri della famiglia debbano essere rappresentati nel consiglio di fondazione, ciò non impedirebbe una revoca dei ricorrenti giustificata da motivi oggettivi.
Inoltre, il Tribunale ha chiarito che per la revoca dei membri del consiglio di fondazione si…