Fatti
La cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo aveva corrisposto all'assicurato A. indennità di disoccupazione per il periodo da ottobre 2015 a gennaio 2016. Dopo che l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo aveva riconosciuto ad A. una rendita AI intera con un grado d'invalidità del 100% dal 1° giugno al 31 dicembre 2015, la cassa di disoccupazione ha negato retroattivamente l'idoneità al collocamento e quindi il diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 14 settembre al 31 dicembre 2015. Ha quindi richiesto il rimborso delle indennità erogate in tale periodo, pari a Fr. 19'696.95.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il ricorso e stabilito che per il periodo di controllo di gennaio 2016 non sussistesse l'obbligo di rimborso. La cassa di disoccupazione ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della cassa di disoccupazione. Ha affermato che, a causa del successivo riconoscimento della rendita AI, sussistevano i presupposti per una revisione procedurale. La cassa di disoccupazione doveva quindi esaminare il diritto alle prestazioni dell'assicurato tenendo conto dei nuovi fatti accertati e senza essere vincolata a precedenti valutazioni.
Poiché l'assicurato ha percepito una rendita AI intera dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 e quindi, per mancanza di capacità lavorativa, non era idoneo al collocamento, non…