Art. 6a OADI
Periodo di attesa generale
1 Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).
2 Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno.
3 Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 18 cpv. 1bis e 1ter LADI (nella versione introdotta dal decreto federale del 16 dicembre 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione), rispettivamente art.…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung; allgemeine Wartetage0 citazioniAL.2020.9· 28/02/2020 · 0 citazioni de
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Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenentschädigung; Rückerstattung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.