Fatti
La signora K., nata nel 1967, era assicurata obbligatoriamente contro le conseguenze degli infortuni presso la Helsana Unfall AG. Il 17 dicembre 2010 ha subito un tamponamento. Con lettera del 16 novembre 2011, la Helsana ha comunicato a K. che avrebbe richiesto una perizia a tre medici specialisti. K. ha sostenuto che ai periti proposti mancava la necessaria indipendenza. Con decisione incidentale del 29 novembre 2011, la Helsana ha confermato la perizia da parte dei tre medici.
K. ha presentato reclamo contro questa decisione incidentale. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il reclamo. K. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che anche nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni, in caso di disaccordo, l'ordinanza di una perizia mediante una decisione incidentale impugnabile presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (o il Tribunale amministrativo federale) è ammissibile. La persona assicurata ha il diritto di partecipare preventivamente, in modo da potersi esprimere sulle questioni della perizia.
Per quanto riguarda la ricorribilità al Tribunale federale, il tribunale ha deciso che le decisioni cantonali o quelle del Tribunale amministrativo federale sui reclami contro le decisioni…