Fatti
A seguito di un contratto di vendita stipulato l'11 giugno 1984, una controversia ha opposto gli stabilimenti A., B., C. e D., con sede a Vaduz, a X. e agli stabilimenti Y. e Z., anch'essi a Vaduz. Gli stabilimenti A., B., C. e D. avendo richiesto al Presidente della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra di nominare un arbitro, quest'ultimo ha designato un avvocato di Ginevra come arbitro con decisione del 13 marzo 1989.
X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione, concludendo per la sua annullamento e invocando la violazione degli art. 4 e 58 della Costituzione federale.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 58 della Costituzione federale fosse irricevibile, in quanto l'art. 113 cpv. 3 della Costituzione vieta il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti federali, e l'art. 179 cpv. 3 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) è una norma di diritto federale.
Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse aperta alcuna altra via di ricorso contro la decisione di nomina di un arbitro adottata in applicazione dell'art. 179 LDIP. Infatti, il ricorso in riforma non era ricevibile in quanto la decisione impugnata non era una decisione cantonale di ultima istanza, e il ricorso di nullità non era nemmeno aperto in quanto l'art. 179 cpv. 3 LDIP non disciplina la competenza delle autorità per materia o per territorio.
Infine, il ricorso di…