Fatti
A.A. e B.A., che si erano trasferiti in Svizzera nel 2005 e avevano stabilito il loro domicilio fiscale nel Cantone di Svizzera nel 2007, avevano subito perdite complessive di CHF 405'805.- nel 2006 da due società di persone tedesche. L'amministrazione fiscale del Cantone di Svizzera non aveva ammesso la deduzione di queste perdite nella tassazione del 2007, in quanto le perdite estere potevano essere considerate solo ai fini della determinazione dell'aliquota e i riporti di perdite da esercizi precedenti non potevano essere presi in considerazione.
A.A. e B.A. hanno presentato un ricorso contro questa tassazione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e rinviato il caso all'amministrazione fiscale del Cantone di Svizzera per una nuova tassazione.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le perdite subite dai ricorrenti nel 2006 nell'ambito delle loro partecipazioni in società tedesche devono essere considerate nella determinazione dell'aliquota fiscale in Svizzera o nel Cantone di Svizzera per la tassazione del 2007. Ciò è conforme alla situazione giuridica nei rapporti intercantonali e al principio di tassazione in base alla capacità economica.
Il Tribunale federale ha respinto l'argomentazione dell'istanza precedente, secondo la quale un riconoscimento del riporto della perdita estera oltre l'anno di insorgenza potrebbe comportare un doppio vantaggio…