Fatti
A.R. e B.R. erano sposati dal 1974. A.R. lavorava come medico primario in Germania e successivamente in Svizzera, dove ha aperto il suo studio privato. B.R. era direttore commerciale e andò in pensione anticipata nel 1990. Il 1° settembre 1996 lasciò il domicilio coniugale.
L'11 settembre 1997 B.R. è stato sottoposto a procedura esecutiva da parte della Confederazione Svizzera. Il 20 dicembre 1997 A.R. ha richiesto il pignoramento successivo per Fr. 434'317.-. L'ufficio delle esecuzioni ha pignorато la quota di liquidazione di B.R. sulla proprietà comune e a partire dal 22 dicembre 1997 Fr. 2'840.- mensili del suo reddito. Poiché B.R. contestava le richieste, il 19 luglio 1998 A.R. ha presentato una denuncia per far riconoscere il suo credito di Fr. 434'539.85 e ottenere il pignoramento definitivo.
Legge
Il tribunale di primo grado ha concluso che le richieste avanzate da A.R. derivanti da beni personali, estinzione di debiti prematrimoniali e manutenzione della proprietà comune richiedono una liquidazione completa del regime patrimoniale, che non è possibile nell'ambito del presente procedimento ai sensi dell'art. 111 LEF. Inoltre, il pignoramento successivo è ammissibile solo per crediti scaduti.
Il Tribunale federale ha deciso che A.R. può far valere singole richieste derivanti dal regime patrimoniale anche senza la risoluzione del regime, purché siano scadute. Il riesame…