Fatti
Questa decisione riguarda un ricorso in riforma presentato da un padre contro una sentenza del tribunale cantonale che lo aveva condannato a versare al figlio contributi alimentari per l'anno precedente il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo.
Il Tribunale federale ha constatato che dal aprile 1995 il mantenimento del figlio era stato assunto dai servizi sociali, che gli versavano tra 1'400 e 1'700 franchi al mese. In virtù dell'art. 289 cpv. 2 CC, il diritto al contributo alimentare passa allora alla collettività pubblica con tutti i diritti ad esso connessi. Il figlio non ha quindi più la legittimazione per agire contro il padre per questo periodo, in quanto le prestazioni dei servizi sociali coprono interamente il suo mantenimento.
Inoltre, dal settembre 1994 all'aprile 1995, il figlio aveva anche beneficiato di contributi volontari di terzi (F. e J.). Secondo il Tribunale federale, questi terzi hanno, nella misura delle loro prestazioni, liberato il padre dal suo obbligo di mantenimento, senza tuttavia essere surrogati nei diritti del figlio. Quest'ultimo non ha quindi nemmeno la legittimazione per agire contro il padre per questo periodo.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che il tribunale cantonale abbia violato il diritto federale condannando il padre a versare contributi alimentari per l'anno precedente il raggiungimento della maggiore età del figlio. L'azione del figlio è quindi respinta.
La decisione si basa…