Art. 276 CC
1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza227 citazioni
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2Diritto del danneggiato all'assistenza giudiziaria gratuita nella procedura penale; requisito dell'indigenza; presa in considerazione delle risorse finanziarie dei genitori del danneggiato223 citazioni
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3Durata e portata del contributo di mantenimento per la cura del figlio213 citazioni
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4Contributo di mantenimento, quesito della ripartizione dell'ammanco104 citazioni
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5Protezione dell'unione coniugale, contributo per il mantenimento di un coniuge; arbitrio commesso con la violazione del divieto della reformatio in peius; termine per riprendere un'attività lucrativa dopo la nascita di…90 citazioni
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6Dovere di assistenza del patrigno, rispettivamente della matrigna (art. 278 cpv. 2 CC); calcolo del contributo per il mantenimento versato dal genitore che non ha l'autorità parentale (art. 285 cpv. 1 CC)67 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio (alimenti per il figlio)94 citazioni
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Divorzio67 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.