Fatti

La società A. SA, fondata nel 1976, ha acquisito nel 2005, 2006 e 2009 la totalità delle azioni di tre società C. AG, D. AG ed E. SA. Nelle sue dichiarazioni fiscali per il 2011 e il 2012, la società ha dichiarato ammortamenti e accantonamenti su queste partecipazioni. L'Amministrazione fiscale cantonale ha proceduto a rettifiche, reintegrando tali ammortamenti e accantonamenti nell'utile imponibile, in applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD.

La società ha contestato queste decisioni, ma il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali e comunali.

Legge

Secondo il Tribunale federale, l'art. 62 cpv. 4 LIFD consente la ripresa di ammortamenti e rettifiche di valore su partecipazioni qualificate (detenzione di almeno il 10% del capitale o degli utili e delle riserve) che non sono o non sono più giustificati dall'uso commerciale. Questa disposizione si applica sia agli ammortamenti e alle rettifiche di valore che non sono mai stati giustificati, sia a quelli che non lo sono più.

Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti della società, ritenendo in particolare che il fatto che l'amministrazione fiscale abbia ammesso gli ammortamenti negli anni precedenti non le impedisce di metterli in discussione in seguito, conformemente al principio dell'impermeabilità dei periodi fiscali. La…