Art. 62 LIFD
Ammortamenti
1 Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 cpv. 2 CO , figurano in speciali tabelle di ammortamento.
2 Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi.
3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 67 cpv. 1.
4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 70 cpv. 4 lett. b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Interpretazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD (art. 28 cpv. 1 ter LAID)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Kantons- und Gemeindesteuern 2006 - 20116 citazioni
-
Kantons- und Gemeindesteuern 20095 citazioni
-
4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.