Fatti

La ricorrente, [A. AG] (la contribuente), con sede a [U.] /ZH, fabbrica e sviluppa prodotti. Unici proprietari sono i coniugi [B.] . Questi detengono inoltre la [C. AG] , che fino alla fine del 2013 possedeva tutte le azioni della [D.] , con sede a [W.] (Turchia). La contribuente intrattiene da molti anni rapporti commerciali con la [D.] e, dal 2000, mette a sua disposizione capitale.

Alla fine del 2013 la [D.] ha effettuato un aumento di capitale. La contribuente vi ha partecipato e da allora detiene l'88,16 % del capitale. La liberazione è avvenuta mediante conversione di un credito di Fr. 2'071'216.-- nei confronti della [D.] . La partecipazione è stata iscritta all'attivo al 31 dicembre 2013 per tale importo. Nell'esercizio 2014 la contribuente ha ridotto con effetto sul risultato il valore contabile della partecipazione di Fr. 500'000.-- e ha dichiarato un utile netto imponibile di Fr. 0.--.

L'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ha tassato la contribuente per il 2014 con un utile netto imponibile di Fr. 384'200.--, non riconoscendo la rettifica di valore di Fr. 500'000.--. A giustificazione ha addotto che un terzo indipendente, a causa del sovraindebitamento della [D.] , non avrebbe partecipato all'aumento di capitale. In seguito a opposizione, il 3 gennaio 2019 l'Ufficio cantonale delle imposte ha ridotto l'utile netto imponibile a Fr. 317'300.--, ritenendo che la ripresa fiscale giustificasse un aumento di un accantonamento fiscale. I rimedi giuridici cantonali sono rimasti infruttuosi (decisione della Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale del 11 novembre 2019; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 29 aprile 2020).

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 giugno 2020, la contribuente chiede di essere tassata per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali 2014 con un utile imponibile di Fr. 0.-- ciascuna, in via subordinata che la causa sia rinviata per il completamento dell'accertamento dei fatti e per una nuova decisione. L'Ufficio cantonale delle imposte e il Tribunale amministrativo chiedono la reiezione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiede, per quanto concerne l'imposta federale diretta, la reiezione e rinuncia a formulare una domanda per le imposte cantonali e comunali.

Oggetto della lite è se la rettifica di valore della partecipazione nella [D.] , sovraindebitata, di Fr. 500'000.-- debba essere riconosciuta a fini fiscali, in particolare se debba essere ripresa a tassazione in quanto commercialmente non giustificata (art. 58 cpv. 1 lett. b, art. 62 cpv. 4 LIFD).

Diritto

Il Tribunale federale esamina liberamente e d'ufficio le questioni di diritto (art. 106 cpv. 1 LTF, art. 95 lett. a LTF). Gli accertamenti di fatto dell'istanza inferiore possono essere corretti solo in caso di manifesta inesattezza (arbitrio) (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Poiché la trattazione congiunta dell'imposta federale e delle imposte cantonali è ammissibile, entrambe le imposte sono trattate insieme.

Per la determinazione dell'utile vige il principio di determinanza (art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD). Le partecipazioni che danno diritto alla deduzione per partecipazioni possono essere considerate a fini fiscali secondo l'art. 62 cpv. 4 LIFD solo nella misura in cui le rettifiche di valore siano giustificate; in tale misura sussiste un obbligo fiscale di rivalutazione. Se una società acquisisce un elemento patrimoniale da una persona vicina a un prezzo superiore al valore di mercato, dal punto di vista del diritto commerciale può essere iscritto all'attivo al massimo il valore di mercato (art. 960a cpv. 1 CO). Se il successivo ammortamento supera il valore di mercato, esso va ripreso a tassazione.

Nel caso in esame è incontestato che la [D.] sia una persona vicina. La partecipazione è stata iscritta al valore nominale del credito conferito. Se fosse stata chiaramente registrata al di sopra del valore di mercato secondo il confronto con terzi, la rettifica di valore non sarebbe stata riconoscibile a fini fiscali. Secondo gli accertamenti vincolanti, senza la conversione la [D.] era sovraindebitata, quindi il credito non era (più) interamente recuperabile e la liberazione costituiva una misura di risanamento. Il determinante valore di mercato della partecipazione al termine del 2013 dovrebbe però essere stabilito indipendentemente dalla liberazione e dalla recuperabilità del precedente credito, secondo i metodi di valutazione generalmente applicabili alle partecipazioni (valore reddituale, valore patrimoniale, metodo del valore medio o metodo dei professionisti). L'istanza inferiore non lo ha fatto e mancano gli accertamenti di fatto necessari a tal fine.

L'istanza inferiore ha inoltre a torto equiparato la questione della giustificazione commerciale di una ipotetica rettifica di valore del credito con la…