Fatti

[A.] è proprietaria del fondo D. Gbbl. Nr. x dal 2015. Nel 1988, [E.] ha acquistato il fondo confinante D. Gbbl. Nr. y, situato a quota inferiore. Tra i due fondi è stato costruito un muro di contenimento in legno per assicurare un riempimento sul fondo Nr. x, che si è successivamente spostato di alcuni centimetri verso il basso, cioè in direzione del fondo Nr. y.

[E.] ha presentato una denuncia contro [A.] per obbligarla a garantire la sicurezza del fondo Nr. y mediante un argine o un nuovo muro di sostegno lungo il confine della particella e rimuovere i pannelli installati. Il Tribunale regionale del Giura-Seeland bernese ha quindi obbligato [A.] di conseguenza. Il ricorso presentato da [A.] è stato respinto con spese dal Tribunale superiore del Cantone di Berna.

[A.] ricorre con un reclamo in materia civile e un reclamo sussidiario di diritto costituzionale al Tribunale federale, chiedendo che la denuncia dell'8 febbraio 2018 sia respinta senza spese.

Legge

Il Tribunale federale respinge il reclamo, nella misura in cui vi entra. Esso afferma che la decisione impugnata riguarda una causa civile in una questione patrimoniale, per la quale il reclamo in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge i Fr. 30'000.-. Poiché il valore litigioso è stato fissato dal Tribunale superiore a Fr. 25'000.-, non si entra nel merito del reclamo in materia civile.

Invece, il reclamo deve essere trattato come un reclamo sussidiario di diritto costituzionale. Il Tribunale federale esamina indipendentemente dal tipo di reclamo se la…