Fatti

Il 18 settembre 1998, il Presidente del Tribunale distrettuale di Losanna ha ordinato il sequestro dei conti della signora S. presso la banca X. a Losanna. L'Ufficio esecuzioni di Losanna-Ovest ha intimato alla banca, sotto minaccia delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CP, di informarlo sulla portata del sequestro entro il 19 ottobre 1998.

La banca ha contestato questa intimazione, ritenendo di non avere l'obbligo di informare l'ufficio prima che l'ordinanza di sequestro fosse divenuta definitiva ed esecutiva. I suoi ricorsi sono stati respinti dalle istanze cantonali, il che l'ha portata a rivolgersi al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della banca. Ha stabilito che l'obbligo di informare del terzo detentore dei beni sequestrati sorge solo alla fine del termine di opposizione o, se del caso, al termine della procedura di opposizione. Questa soluzione mira ad evitare di ledere inutilmente l'obbligo di riservatezza delle banche e tiene conto delle differenze tra l'esecuzione del sequestro e quella del pignoramento.

Per quanto riguarda le sanzioni…