Art. 324 CP
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Sono puniti con la multa:
1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF );
2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3. chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a cpv. 1, 91 cpv. 4, 163 cpv. 2, 222 cpv. 4 e 341 cpv. 1 LEF.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di informare del terzo detentore di beni sequestrati; minaccia di sanzioni penali in caso di violazione di questo dovere6 citazioni
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2Obbligo delle autorità di informare (art. 91 cpv. 5 LEF)0 citazioni
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30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Auskunftspflicht Dritter (Pfändung)3 citazioni
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Auskünfte von Dritten über Vermögenswerte des Schuldners3 citazioni
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Aufforderung an den Abtretungsgläubiger zur Berichterstattung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.