Fatti

La controversia riguarda l'obbligo delle autorità, in particolare degli uffici competenti in materia di assicurazioni sociali, di informare l'ufficio esecuzioni nell'ambito dell'esecuzione di un pignoramento. Il Tribunale federale è stato adito con un ricorso contro una decisione dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo 4 che aveva richiesto informazioni alla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'art. 91 cpv. 5 LEF non autorizzi solo l'ufficio esecuzioni a richiedere alle autorità le informazioni necessarie per l'esecuzione del pignoramento, ma imponga anche alle autorità, in particolare agli uffici competenti in materia di assicurazioni sociali, l'obbligo di informare l'ufficio esecuzioni. Questo obbligo deriva direttamente dalla legge e non è necessario avviare un ulteriore procedimento amministrativo per ottenere tali informazioni.

Per quanto riguarda l'ambito delle informazioni da fornire, il Tribunale federale precisa che il reddito del coniuge del debitore deve essere preso in considerazione anche per il calcolo del minimo vitale. Pertanto, il tribunale cantonale ha torto ad aver annullato la decisione…