Fatti

In una procedura esecutiva contro [A.] , la creditrice [E.] Ltd. ha presentato una richiesta di prosecuzione. L'autorità di vigilanza cantonale inferiore ha ordinato all'ufficio esecutivo di Lucerna di chiarire presso i rappresentanti legali di [A.] come siano stati pagati i loro onorari dal debitore e se vi siano altri valori patrimoniali del debitore. [A.] ha impugnato questa decisione presso il Tribunale cantonale di Lucerna, che ha respinto il ricorso.

[A.] ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha parzialmente annullato la decisione del Tribunale cantonale e ha limitato la richiesta di informazioni dell'ufficio esecutivo nei confronti dei rappresentanti legali al possibile possesso di valori patrimoniali del ricorrente, inclusi eventuali anticipi sulle spese sul conto degli averi del cliente.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 91 cpv. 4 LEF, gli avvocati sono obbligati a fornire informazioni sui valori patrimoniali del debitore solo se ne hanno la custodia o se il debitore fa valere nei loro confronti dei crediti. Non si può dedurre da questa disposizione un obbligo di informazione più ampio degli avvocati sulla modalità di pagamento dei loro onorari.

Il segreto professionale dell'avvocato ai sensi dell'art. 13 LLCA e dell'art. 321 CP protegge le informazioni sul…