Art. 13 LLCA
Segreto professionale
1 L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l’avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liberazione dal segreto professionale dell'avvocato44 citazioni
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242 citazioni
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3Ammissibilità di uno studio di avvocati organizzato quale persona giuridica14 citazioni
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4Libertà economica; divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi; legittimazione a ricorrere di una persona giuridica straniera in quanto prestatore di servizi12 citazioni
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5Inammissibilità della dispensa anticipata dal segreto professionale dell'avvocato nell'ottica di eventuali e successivi litigi sugli onorari9 citazioni
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6Portata del segreto professionale dell'avvocato; nozione di corrispondenza dell'avvocato7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Befreiung von der anwaltlichen Schweigepflicht27 citazioni
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18 citazioni
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Entbindung von Anwaltsgeheimnis16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.