Fatti
Il ricorrente [A.] e l'avvocato [C.] sono in disputa su una richiesta di onorario per attività di avvocato. L'autorità di vigilanza sugli avvocati del Cantone di Berna ha esentato [C.] dal segreto professionale per far valere la richiesta di onorario in sede giudiziaria. [A.] ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che ha respinto il ricorso. [A.] si è quindi rivolto al Tribunale federale.
Le parti sono il ricorrente [A.] e il resistente [C.] , un avvocato. Il procedimento è stato condotto dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna e successivamente dinanzi al Tribunale federale. Le decisioni sono state prese il 25 febbraio 2016, 15 luglio 2016 e 6 gennaio 2017.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha concluso che è ammissibile. Ha applicato d'ufficio la legge e ha esaminato le censure sollevate.
Il Tribunale ha stabilito che gli avvocati sono soggetti al segreto professionale e che la richiesta di pagamento di un onorario presuppone una precedente esenzione dal segreto. Ha valutato gli interessi rilevanti e ha concluso che il ricorrente non dimostra un interesse personale alla conservazione del segreto professionale.
Il Tribunale ha respinto il ricorso poiché il ricorrente non ha dimostrato un interesse individuale rilevante alla riservatezza e l'interesse del resistente all'esenzione dal segreto professionale prevale. Ha anche concluso che l'autorità…