Fatti
Il caso concerne un avvocato, [A.], che ha intrapreso una procedura di recupero contro il suo cliente, C., per una credita di onorari. La procedura è stata avviata senza che l'avvocato si sia fatto sciogliere dal segreto professionale. L'Autorità di vigilanza degli avvocati del cantone di Zurigo ha presentato una denuncia contro [A.] presso la Camera degli avvocati del cantone di San Gallo, allegando una violazione del segreto professionale.
La Camera degli avvocati del cantone di San Gallo ha aperto una procedura disciplinare contro [A.] e ha constatato una violazione dell'articolo 13, comma 1, della legge federale sugli avvocati. [A.] è stato condannato a una multa di 1 000 franchi svizzeri.
[A.] ha presentato un ricorso contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo del cantone di San Gallo, che ha respinto il ricorso. [A.] ha successivamente presentato un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale svizzero.
Legge
Il Tribunale federale svizzero ha esaminato la questione di sapere se un avvocato possa farsi sciogliere dal segreto professionale in modo anticipato, in vista di eventuali futuri litigi sugli onorari. Il Tribunale ha considerato che la revoca del segreto professionale deve essere valutata alla luce del diritto federale e che la vecchia giurisprudenza cantonale, che ammetteva le azioni in materia di onorari in parte senza revoca del segreto professionale, non è determinante.
Il Tribunale ha anche considerato che la dottrina e la giurisprudenza cantonale più recenti rifiutano in principio una revoca anticipata del segreto professionale concessa in anticipo. Il Tribunale ha sottolineato che la revoca del segreto professionale deve almeno soddisfare i criteri necessari per una giustificazione ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del Codice penale svizzero.
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