Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente [B.] è creditore della [C. SA] , in liquidazione. Nell’ambito della procedura fallimentare della [C. SA] , l’Ufficio fallimentare della Regione Albula gli ha ceduto, in data 21 novembre 2014, diversi diritti ai sensi dell’art. 260 LEF, tra cui diritti di revocatoria ai sensi degli artt. 285 segg. LEF nei confronti della [A. GmbH] , della [K. SA] , della [J.] Cooperativa e di [L.] con sede ad Amburgo. L’oggetto della cessione concerneva pertanto diritti di revocatoria volti a far annullare trasferimenti patrimoniali a favore di terzi.
Con provvedimento del 7 febbraio 2024, l’Ufficio fallimentare ha invitato il ricorrente, sotto minaccia di sanzioni (artt. 222 cpv. 4 e 6 in combinato disposto con art. 324 n. 5 CP), a presentare entro il 20 febbraio 2024 una relazione sul procedimento di revocatoria avviato nei confronti di [L.] in Germania, fondato sulla cessione. Il ricorrente ha proposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni in data 16 febbraio 2024, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale cantonale ha concesso provvisoriamente l’effetto sospensivo con provvedimento del 19 febbraio 2024. Nella sua replica del 29 febbraio 2024, l’Ufficio fallimentare ha chiesto il rigetto del reclamo. Con decisione del 24 giugno 2024, il Tribunale cantonale ha respinto il reclamo.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale in data 11 luglio 2024, chiedendo l’annullamento sia della decisione cantonale che del provvedimento dell’Ufficio fallimentare. Ha inoltre richiesto la rimessione della causa al Tribunale cantonale. Il ricorso è stato integrato in data 31 luglio 2024. Con ordinanza presidenziale del 2 agosto 2024, il Tribunale federale ha concesso l’effetto sospensivo. Il Tribunale federale ha acquisito gli atti senza richiedere repliche.
Legge
Ricorribilità del ricorso:
Il Tribunale federale verifica preliminarmente la ricorribilità del ricorso. Il ricorso del 11 luglio 2024 è stato proposto tempestivamente, poiché la decisione impugnata è stata notificata il 1° luglio 2024 e il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 lett. a LTF è stato rispettato. L’integrazione del ricorso del 31 luglio 2024 è invece tardiva e non viene presa in considerazione. Il ricorso è pertanto ricorribile solo nella misura in cui è stato proposto tempestivamente.
Natura giuridica della cessione ai sensi dell’art. 260 LEF e obbligo di riferire:
Il ricorrente contesta l’obbligo di riferire sul procedimento di revocatoria condotto in Germania, sostenendo che una sentenza straniera di revocatoria non sia riconoscibile in Svizzera (DTF 129 III 683 e 140 III 320 cpv. 6.3). Il Tribunale federale respinge tale argomentazione e precisa che la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF non costituisce un istituto di diritto civile, bensì una fattispecie processuale e di esecuzione di carattere speciale. Il creditore cessionario agisce in nome proprio, a proprio rischio e per proprio conto, ma non diviene titolare del diritto ceduto, che permane nella massa fallimentare. Il creditore cessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 260 cpv. 2 LEF, a riferire all’amministrazione fallimentare l’esito delle sue attività e a consegnare eventuali eccedenze. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il procedimento sia stato condotto in Svizzera o all’estero e dal fatto che una eventuale sentenza possa essere riconosciuta in Svizzera. L’obbligo di riferire è disciplinato al punto 2 del provvedimento di cessione del 21 novembre 2014 e risulta altresì dal modulo tipo n. 7 K. Il creditore cessionario è tenuto a ottemperare a tale obbligo anche senza richiesta e l’Ufficio fallimentare può invitarlo a presentare la relazione qualora non vi provveda spontaneamente.
Base giuridica dell’invito a riferire:
Il ricorrente sostiene che l’obbligo di riferire sia disciplinato unicamente dall’art. 260 LEF e non dall’art. 222 cpv. 4 LEF. Inoltre, mancherebbe una base legale per la minaccia di sanzioni ai sensi dell’art. 222 cpv. 6 LEF in combinato disposto con l’art. 324 n. 5 CP. Il Tribunale federale respinge tali eccezioni e precisa che l’art. 222 cpv. 4 LEF obbliga terzi che detengono beni del debitore o presso i quali questi ha crediti a fornire informazioni e a consegnare tali beni. Il creditore cessionario, in qualità di titolare di un credito ceduto (il diritto di revocatoria), è un terzo ai sensi di tale disposizione. L’obbligo di fornire informazioni e consegnare beni del creditore cessionario serve a tutelare gli interessi dei creditori e della massa fallimentare. L’applicazione dell’art. 222 cpv. 4 LEF e la minaccia di sanzioni sono pertanto legittime. La procedura fallimentare della [C. SA] si è…