Art. 95 RUF
In caso di cessione di pretese della massa a’ sensi dell’articolo 260 LEF, se vi ha motivo di ritenere che dalle pratiche iniziate per la realizzazione dei diritti ceduti non sarà per risultare alcuna eccedenza a favore della massa, l’ufficio trasmetterà gli atti al giudice del fallimento col suo preavviso circa l’opportunità di pronunciare subito la chiusura del fallimento, oppure di differire la decisione in proposito fino a che siano esaurite le pratiche in corso.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Insinuazioni tardive3 citazioni
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2Cancellazione della società fallita nel registro di commercio/cessione di pretese secondo l'art. 260 LEF2 citazioni
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3Trattato dell'11 maggio 1834 con il Regno di Baviera sulla parità di trattamento dei reciproci cittadini nei casi di fallimento; chiusura del fallimento e decisione di cessione secondo l'art. 260 LEF; legittimazione del…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Chiusura del fallimento8 citazioni
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Chiusura della procedura fallimentare2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.