Fatti

Dopo l'apertura del fallimento della società [D. AG], l'ufficio fallimentare competente ha ceduto alle creditrici collocate B. AG e C. AG, ai sensi dell'art. 260 LEF, i diritti di responsabilità del fallimento. La procedura fallimentare sommaria è stata dichiarata chiusa con sentenza del 12 novembre 2014. Il 17 novembre 2014, la società [D. AG] è stata cancellata d'ufficio dal Registro di commercio in liquidazione. Solo dopo la cancellazione della società, le due creditrici cessionarie hanno intentato il 17 novembre 2015 presso il Tribunale distrettuale di Münchwilen un'azione di responsabilità ai sensi del diritto azionario contro A.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso del convenuto contro le decisioni del Tribunale superiore, nella misura in cui vi entra in materia. Esso afferma che la cancellazione della società fallita dal Registro di commercio non ha alcun effetto sulla legittimazione attiva dei creditori cessionari ai sensi dell'art. 260 LEF. La cancellazione della società non comporta l'estinzione dei crediti intestati a suo nome, in quanto questi possono essere realizzati nell'ambito di un fallimento successivo senza la reiscrizione della società. Per l'esecuzione dei diritti ceduti ai sensi dell'art. 260 LEF non è necessaria la reiscrizione della società.

Il Tribunale federale motiva la sua decisione affermando che la cessione ai sensi dell'art. 260 LEF è un istituto sui generis di diritto processuale ed esecutivo, con il quale viene trasferita la legittimazione processuale. I creditori cessionari agiscono in giudizio in nome proprio, per proprio conto e a proprio rischio, ma non diventano titolari del diritto ceduto. Inoltre, l'art. 260 LEF serve allo scopo di rendere disponibile, nell'interesse dei creditori sociali, il…