Fatti

[B.] è titolare di un'impresa individuale, in cui sua figlia A. (attrice) è iscritta con firma individuale. [B.] ha stipulato un contratto di leasing con la X. AG (convenuta), che [A.] e la moglie di [B.], C., hanno firmato "solidalmente" o come "debitori solidali". Dopo un incidente con il veicolo in leasing, [A.] non ha ottemperato al suo obbligo di pagamento nei confronti della convenuta, che ha quindi ottenuto un'esecuzione provvisoria. [A.] ha quindi proposto un'azione di contestazione, accolta dal Tribunale superiore.

La convenuta impugna questa sentenza sostenendo che l'obbligo di [A.] sia stato ingiustamente qualificato come fideiussione invalida anziché come assunzione cumulativa di debito.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che la fideiussione è sottoposta dal legislatore a particolari requisiti di forma per proteggere il fideiussore da un impegno inconsiderato. L'assunzione cumulativa di debito, invece, è valida senza forma.

Il criterio decisivo per la distinzione è se il soggetto obbligato abbia un proprio riconoscibile interesse all'affare, che vada oltre un mero interesse di garanzia. In assenza di tale interesse proprio, ciò…