Art. 176 CO
1 La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l’assuntore e il creditore.
2 La proposta dell’assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l’assunzione del debito al creditore.
3 L’accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall’assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Assunzione cumulativa di debito (art. 143 CO) oppure fideiussione (art. 492 CO)? Distinzione generale (consid. 2.1)9 citazioni
-
29 citazioni
-
3Dall'interpretazione di quest'ultimo non risulta tuttavia una deroga all'ordinamento regolamentare.3 citazioni
-
41. Un'assunzione di debito esclusa da norme speciali non può essere ritenuta lecita in virtù dell'art. 181 CO. 2. Art. 683 CO3 citazioni
-
5Richiesta di rimborso per spese di cura che si ritengono pagate di troppo1 citazioni
-
6Cessione della locazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
4 citazioni17/12/2002 · 4 citazioni de
-
3 citazioni09/02/2021 · 3 citazioni de
-
Previdenza professionale2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.