Fatti

La società B. AG (locatrice, ricorrente) e la società A. AG (conduttrice, controparte del ricorso) hanno da tempo diverse cause giudiziarie relative a questioni connesse alla risoluzione della locazione di spazi commerciali in X.strasse 75/77/79 a Zurigo al 31 gennaio 2014 o al suo rinnovo/prosecuzione oltre tale data.

Con azione del 15 settembre 2021, la locatrice ha chiesto al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo che la conduttrice le pagasse Fr. 44'805'529.- oltre agli interessi per il periodo fino al 20 febbraio 2020 (uscita dall'oggetto locato). Pertanto, essa richiede la differenza tra il canone di mercato applicabile dal 1° febbraio 2014 per la superficie commerciale e il canone finora corrisposto dalla conduttrice (pari all'importo dovuto fino al 31 gennaio 2014 oltre alle spese accessorie).

La conduttrice ha chiesto di non entrare nel merito della domanda, in quanto da un lato il Tribunale commerciale non sarebbe competente per la valutazione della domanda e dall'altro vi sarebbe cosa giudicata.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso della locatrice. Esso afferma che la procedura semplificata ai sensi dell'art. 243 cpv. 2 lett. c CPC non si applica alle azioni con le quali, dopo la risoluzione del rapporto di locazione e al di fuori di un procedimento per il deposito di canoni di locazione e di affitto, la protezione contro canoni di locazione e di affitto abusivi, l'impugnazione della disdetta o la proroga del rapporto di locazione o di affitto, vengono fatte valere…