Fatti

La signora A., nata nel 1963, lavorava come tecnica di laboratorio presso il Centro Cardiologico B. dal 1994 ed era assicurata presso la Helsana Assicurazione Infortuni contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Il 10 agosto 1997 si è infortunata al piede sinistro in un incidente di equitazione. La Helsana ha quindi erogato indennità giornaliere e si è fatta carico del trattamento medico. Nel giugno 2006 ha constatato che la condizione si era stabilizzata e che è stata corrisposta un'indennità di integrità del 25%.

Il 15 dicembre 2010, A. ha segnalato una ricaduta e ha denunciato un notevole peggioramento dei disturbi al metatarso, alla caviglia e all'avampiede. La Helsana ha quindi nuovamente erogato prestazioni assicurative, tra cui anche i costi per le scarpe ortopediche prescritte dai medici e la fisioterapia. Tuttavia, nel novembre 2015 la Helsana ha ritenuto che lo stato medico finale fosse stato raggiunto e che non vi fosse più alcun diritto a ulteriori trattamenti o ausili.

Legge

Il Tribunale federale afferma che gli ausili come le scarpe ortopediche non rientrano nel diritto al trattamento medico ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 frase 2 LAINF. Il diritto agli ausili sussiste quindi anche dopo la conclusione del caso, purché siano soddisfatti i requisiti dell'art. 11 LAINF.

Il Tribunale…