Art. 11 LAINF
Mezzi ausiliari
1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l’elenco.
2 I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1N. 1.01 OMAINF Allegato; consegna di mezzi ausiliari (protesi di tipo C-Leg)16 citazioni
-
2Diritto alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF dopo la liquidazione del caso10 citazioni
-
3Obbligo di prestazione anticipata; lacuna legislativa4 citazioni
-
4Le protesi delle dita non sono pertanto prese a carico dall'assicurazione contro gli infortuni (consid. 5).3 citazioni
-
50 citazioni
-
6Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
VG.2019.000215 citazioni13/06/2019 · 5 citazioni de
-
Unfallversicherung (Hilfsmittel; Kniegelenkersatz)5 citazioni
-
Unfallversicherung (Hilfsmittel)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.