Fatti

Il caso riguarda una donna di 68 anni, beneficiaria di una rendita AVS, che ha dovuto subire l'amputazione del suo braccio sinistro a seguito di un intervento cardiaco. Ha richiesto all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) l'ottenimento di una protesi di braccio adeguata, ma la sua domanda è stata respinta con la motivazione che le protesi di braccio non figurano nell'elenco degli ausili previsti dall'ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (OMAV). La donna ha fatto ricorso contro questa decisione e il tribunale amministrativo cantonale ha accolto il suo ricorso, ritenendo che l'esclusione delle protesi di braccio dall'elenco fosse arbitraria. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che, sebbene l'art. 43ter LAVS non leghi espressamente il diritto agli ausili a un elenco stabilito dal Consiglio federale, quest'ultimo o il Dipartimento federale dell'interno (DFI) a cui è stata delegata la competenza, dispone di un ampio margine di discrezionalità per determinare gli ausili da includere nell'elenco. Tuttavia, questo margine non è illimitato e il giudice può verificare se l'esclusione di un ausilio dall'elenco sia arbitraria, cioè se non si basi su motivi seri e oggettivi. Nel caso specifico, il Tribunale federale ritiene che l'esclusione delle…