Art. 4 OMAV
Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21ter della legge del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 43ter cpv. 1 e 2 LAVS24 citazioni
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2Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…21 citazioni
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3Cifra 9.51 Allegato all'OMAV: contributo alle spese di acquisto di una sedia a rotelle a motore nell'ambito del diritto alla sostituzione della prestazione13 citazioni
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4Art. 10 cpv. 1 e art. 21 LAI, art. 4 OMAV5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hilfsmittel)12 citazioni
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11 citazioni06/05/2013 · 11 citazioni de
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.