Art. 4 OMAV

Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21ter della legge del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 43ter cpv. 1 e 2 LAVS
    · 24/03/1993 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…
    · 14/10/1991 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Cifra 9.51 Allegato all'OMAV: contributo alle spese di acquisto di una sedia a rotelle a motore nell'ambito del diritto alla sostituzione della prestazione
    · 19/04/2005 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 10 cpv. 1 e art. 21 LAI, art. 4 OMAV
    · 04/05/1981 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hilfsmittel)
    · 25/09/2019 · 12 citazioni de
  • 06/05/2013 · 11 citazioni de
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 07/09/2018 · 9 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.