Art. 19 OAINF
Mezzi ausiliari
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI ) redige l’elenco dei mezzi ausiliari ed emana disposizioni sulla loro consegna.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1N. 1.01 OMAINF Allegato; consegna di mezzi ausiliari (protesi di tipo C-Leg)10 citazioni
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2Diritto alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF dopo la liquidazione del caso4 citazioni
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3Le protesi delle dita non sono pertanto prese a carico dall'assicurazione contro gli infortuni (consid. 5).2 citazioni
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4Obbligo di prestazione anticipata; lacuna legislativa1 citazioni
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5Si tratta di un mezzo indispensabile ad assicurare l'autonomia dell'assicurato giusta l'art. 43ter cpv. 1 LAVS, nell'evenienza concreta, per adempiere mansioni rilevanti (tali la tenuta dell'economia domestica) ai sensi…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unfallversicherung (Hilfsmittel)3 citazioni
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Unfallversicherung (Hilfsmittel; Oberschenkelprothese)1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.