Fatti

La sig.ra A., nata nel 1966, ha subito un primo incidente nel dicembre 2010 e ha richiesto all'AI (LADI) un dispositivo di traino per la sua sedia a rotelle nel luglio 2017. L'ufficio AI di Glarona ha respinto la domanda, in quanto riteneva sussistente l'obbligo di prestazione dell'assicurazione infortuni. A. ha impugnato la decisione. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato il caso all'ufficio AI per un nuovo esame.

Legge

Il Tribunale federale afferma che sia l'assicurazione infortuni che l'assicurazione invalidità possono essere tenute al rimborso del contestato dispositivo di traino per sedia a rotelle. L'obbligo di prestazione definitivo dell'AI può essere negato solo se non è soddisfatta una delle condizioni specifiche del ramo o se è accertato l'obbligo di prestazione prioritario dell'assicurazione infortuni. Poiché quest'ultimo non è il caso, l'ufficio AI deve riesaminare il diritto.

Inoltre, il Tribunale federale constata che, sebbene ai sensi dell'art. 70…