Art. 1 OMAINF
Diritto ai mezzi ausiliari
1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari figuranti nell’elenco allegato, nella misura in cui essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti da infortunio o malattia professionale.
2 Il diritto si estende ai mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo semplice e adeguato, come pure agli accessori indispensabili e agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il n. e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale.
3 Se l’assicurazione contro gli infortuni è tenuta a procurare un mezzo ausiliario, ogni diritto analogo nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità è escluso.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1N. 1.01 OMAINF Allegato; consegna di mezzi ausiliari (protesi di tipo C-Leg)10 citazioni
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2Diritto alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF dopo la liquidazione del caso2 citazioni
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3Obbligo di prestazione anticipata; lacuna legislativa1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VG.2021.000231 citazioni07/03/2024 · 1 citazioni de
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Unfallversicherung (Hilfsmittel)1 citazioni
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Unfallversicherung (Hilfsmittel; Oberschenkelprothese)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.