Art. 1 OMAINF

Diritto ai mezzi ausiliari

1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari figuranti nell’elenco allegato, nella misura in cui essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti da infortunio o malattia professionale.
2 Il diritto si estende ai mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo semplice e adeguato, come pure agli accessori indispensabili e agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il n. e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale.
3 Se l’assicurazione contro gli infortuni è tenuta a procurare un mezzo ausiliario, ogni diritto analogo nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità è escluso.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    N. 1.01 OMAINF Allegato; consegna di mezzi ausiliari (protesi di tipo C-Leg)
    · 20/01/2015 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese a norma degli art. 10-13 LAINF dopo la liquidazione del caso
    · 08/05/2017 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Obbligo di prestazione anticipata; lacuna legislativa
    · 11/05/2020 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VG.2021.00023
    07/03/2024 · 1 citazioni de
  • Unfallversicherung (Hilfsmittel)
    · 16/02/2023 · 1 citazioni de
  • Unfallversicherung (Hilfsmittel; Oberschenkelprothese)
    · 26/01/2022 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.